Art. 3.
(Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati e per la produzione di energia da attività zootecniche).

      1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, approva con proprio decreto, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale per la riduzione dei carichi

 

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azotati e per la produzione di energia da attività zootecniche, di seguito denominato «Piano».
      2. Ai fini della predisposizione del Piano, le regioni classificano i loro territori in aree omogenee per tipologie di impresa zootecnica e per grado di vulnerabilità rispetto al rischio di inquinamento da nitrati delle acque.
      3. Con riferimento alla classificazione di cui al comma 2, le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano il numero e la tipologia di impianti ad uso comune da realizzare per il trattamento dei diversi effluenti zootecnici, finalizzato alla riduzione del carico azotato e alla produzione di energia, tenendo anche presenti le possibilità di codigestione degli stessi effluenti con le colture energetiche e con materia organica selezionata di origine agricola. Gli impianti di cui al presente comma non possono essere realizzati in aree protette e nei siti previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.
      4. Nel Piano sono, altresì, indicate le forme di incentivazione per la realizzazione di impianti aziendali, da parte di imprese operanti nelle aree nelle quali le regioni non prevedono la realizzazione di impianti ad uso comune ai sensi del comma 3.
      5. In caso di ritardi da parte di una o più regioni nella trasmissione delle indicazioni di cui al comma 3, il Piano è comunque operativo e il finanziamento delle opere in esso previsto avviene in funzione della tempestività di predisposizione dei suddetti atti da parte delle regioni. Ferme restando le dotazioni finanziarie previste dal comma 6, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede a integrare il piano con le indicazioni trasmesse dalle regioni ai sensi del periodo precedente, comunque non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, recante l'approvazione del medesimo Piano.
      6. Il Piano ha una durata di sei anni e ha una dotazione finanziaria di 200 milioni
 

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di euro per ciascuno degli anni compresi tra il 2007 e il 2012. Tali importi sono destinati, per tre quarti, alla realizzazione di impianti ad uso comune e, per la restante parte, all'incentivazione della realizzazione di impianti aziendali.